La legittimazione del fallimento estero a procedere in Svizzera

01/06/2005, Francesco Naef, in: Nuova Rivista di Diritto Commerciale e Processuale 2005, p. 134 segg.

Nella recente sentenza DTF 129 III 683, il Tribunale federale ha indicato che una massa fallimentare estera o addirittura la stessa persona giuridica dichiarata fallita all’estero non avrebbe (in assenza di riconoscimento ex art. 166 segg. LDIP) in Svizzera l’esercizio dei diritti civili, o la capacità processuale, o la capacità di promuovere delle esecuzioni, o comunque non sarebbe legittimata ad escutere i propri debitori in Svizzera. In altre parole, secondo questa sentenza, il fallimento estero sarebbe totalmente privo di effetti, anzi da considerarsi inesistente. Tale sentenza non fa fare un passo in avanti alla giurisprudenza svizzera sul fallimento internazionale, ma tre passi indietro.

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